Tutte le attività esercitate nelle scuole sono potenzialmente “rischiose”: le minacce possono derivare sia dalle strutture (si pensi a una caduta sulle scale), sia dagli impianti elettrici (che possono causare incendi e/o esplosioni), sia dalle attrezzature che gli studenti devono utilizzare o dalle sostanze che devono maneggiare.
Ecco perché tutti gli studenti (sia nelle scuole pubbliche che in quelle private) sono assicurati all’Inail per gli infortuni che accadono durante esperienze tecnico-scientifiche, durante le esercitazioni pratiche e sportive e durante i viaggi di istruzione. Ciò precisato, il Decreto Ministeriale 44 del 2001 stabilisce che le istituzioni scolastiche (tutte: sia pubbliche che private) hanno piena autonomia negoziale e, tra il resto, possono anche stipulare contratti di assicurazione (anzi, la Corte di Conti ha fermamente caldeggiato questa prassi). Con l’iscrizione dell’allievo a scuola, infatti, sorge in capo alla seconda l’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità del primo per tutto il tempo in cui lo accoglie nei propri locali.
L’articolo 2048 del Codice Civile stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”: l’istituto scolastico e gli insegnanti, quindi, rispondono del danno causato a terzi dall’allievo sottoposto alla loro vigilanza, a meno che riescano a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto. Si pensi a uno studente che colpisce il compagno di banco, in classe e in un momento in cui l’insegnante è assente o a quello che può succedere durante l’intervallo, quando i ragazzi si sfogano in modo non troppo controllato. Per non parlare dei vari episodi di bullismo che avvengono nelle scuole. Ecco perché è bene che le istituzioni scolastiche stipulino un’assicurazione! Chiunque subisce un danno da parte di un compagno dovrà rivolgersi direttamente all’Amministrazione scolastica che, a sua volta, si rivarrà sul singolo docente se dovesse appurare che l’episodio incriminato è dipeso da sua negligenza e/o carenza.
Certamente ogni caso è diverso dagli altri: bisogna valutare l’età degli allievi, il loro grado di maturità e di autonomia, e ogni circostanza che caratterizzi il singolo fatto. È bene sottolineare, però, che l’affidamento dei figli alla scuola non esonera i genitori da ogni responsabilità. La responsabilità del corpo docente e quella del genitore, cioè, sono concorrenti e non alternative. Il che significa che i genitori sono sollevati dalla colpa nella vigilanza per tutto il tempo in cui i figli sono a scuola, ma sono pur sempre tenuti a dimostrare di aver impartito loro una educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti.