Se i bambini restano orfani

da | 1 Apr, 2016 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Gentile avvocato, siamo i genitori di due bambini di 4 e 9 anni e stiamo per partire per un viaggio avventuroso in Asia, solo noi due. Non vediamo l’ora, ma i nonni apprensivi disapprovano e ci chiedono “Avete pensato a quel che succede ai bambini se vi capita qualcosa?”. Così abbiamo iniziato a porci anche noi questa domanda, e la giriamo a voi di GG che avete sempre le risposte giuste. Grazie mille, Annalisa e Francesco

Cari genitori,
a proposito di questo argomento, mi è capitato di leggere in alcuni forum su Internet che i bambini, sopravvissuti ai genitori, finiscano dritti dritti all’orfanotrofio; mi permetto di tranquillizzarvi: niente di più falso! La realtà, fortunatamente, è ben altra.

L’Ufficiale di Stato civile che riceve la dichiarazione di morte di un genitore che ha lasciato un bimbo in minore età (presupponiamo, naturalmente, che non vi sia l’altro genitore) entro dieci giorni deve darne notizia al giudice tutelare competente, il quale procederà alla nomina di un tutore cui il bimbo orfano sarà affidato. La legge stabilisce che venga designato quale tutore la persona scelta dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà genitoriale (indicazione questa che può essere data per testamento, per scrittura privata autenticata o per atto pubblico): questo tipo di designazione riveste particolare importanza, perché si presume che nessuno meglio di un genitore possa individuare la persona più adatta ad accudire, crescere ed educare i propri figli. Peraltro, ove sussistano gravi motivi che impediscano al giudice di nominare la persona indicata dal genitore premorto, la scelta ricadrà tra gli ascendenti o gli altri parenti prossimi del minore: è fondamentale l’interesse del bambino, motivo per cui bisognerà guardare a quei parenti che si sono concretamente occupati di lui dal momento della scomparsa dei genitori e che per età e ambiente familiare possano offrirgli un ambiente consono alla sua crescita e alla sua educazione. Il bambino stesso potrà essere sentito dal giudice, purché abbia compiuto 12 anni. Comunque si deve trattare di persona idonea all’ufficio, di ineccepibile condotta, la quale dia affidamento di educare e istruire il minore conformemente a quanto prescritto dalla legge. È bene ricordare che i figli naturali sono stati equiparati ai figli legittimi: tutte queste regole, quindi, si applicano naturalmente non solo ai bambini figli di coppie unite in matrimonio ma anche a quelli i cui genitori semplicemente convivano.

[Francesca Galdini]

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