Casa assicurata

da | 3 Gen, 2014 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Gentile avvocato,

vivo con la famiglia in una casa di proprietà, acquistata parecchi anni fa. Al momento dell’acquisto la banca con cui abbiamo contratto il mutuo ci ha fatto stipulare un’assicurazione incendi per la casa. Ora però ho un dubbio: in caso questo sciagurato incendio capitasse davvero e incenerisse la casa, cosa risarcisce l’assicurazione? L’intero valore della casa o solo la somma che corrisponde al mutuo? La ringrazio molto e le porgo cordiali saluti. Roberta

 

Cara Roberta,

al giorno d’oggi acquistare una casa è sempre più oneroso: è un bene di primaria importanza che va di conseguenza salvaguardato nella sua integrità affinché mantenga inalterato (oppure, auspicabilmente, aumenti) il suo valore. Certo, e aggiungo fortunatamente, eventi dannosi di questo genere si verificano raramente ma, nell’ipotesi scongiurata in cui accadessero, potrebbero danneggiare l’immobile a discapito del suo proprietario e dell’istituto di credito che vedrebbe in questo modo andare in fumo, letteralmente, la propria garanzia. Normalmente la polizza incendio deve essere in grado di ricoprire il valore dell’immobile soggetto a mutuo: bisogna infatti indicare sia il valore dell’abitazione sia quello del suo contenuto, ossia l’arredo e i beni ivi compresi. Inoltre l’istituto di credito richiede che la durata dell’assicurazione sia di qualche mese superiore (fino a un anno) alla scadenza dell’ultima rata del mutuo, in modo da essere tutelato anche durante il periodo necessario per l’estinzione del mutuo stesso. Esistono infine due tipologie di assicurazioni: la prima, detta a valore intero, ove la compagnia assicuratrice si impegna a rimborsare l’eventuale danno in misura proporzionale alla cosiddetta “scopertura” (per intenderci: se il suo immobile vale 100 ma lei lo ha assicurato solo per 50, in caso di danno pari a 30 l’assicurazione rimborserà solo 15); la seconda, detta a primo rischio assoluto, in cui la compagnia di assicurazioni si obbliga a corrispondere in denaro l’eventuale danno fino alla concorrenza dell’importo assicurato (in buona sostanza, non comporta l’applicazione della regola proporzionale anche se la somma assicurata risulta inferiore al valore complessivo del bene assicurato). Nella sua lettera non specifica che tipo di polizza ha stipulato: per questo motivo ho potuto offrirle solo una risposta alquanto generica; spero comunque che questa traccia possa aiutarla a trovare la risposta che le interessa.

[Francesca Galdini]

 

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