Cosa sono i Pacs

da | 3 Ott, 2013 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Oramai se ne sente parlare ovunque ma forse in pochi sanno cosa sono effettivamente i PACS, patti civili di solidarietà. C’è chi li definisce “la terza via dell’amore in due”, per distinguerli dalle coppie unite in matrimonio e dalle semplici coppie di fatto assolutamente non regolamentate; qualcun altro parla di “unioni civili” (definizione che, però, è sempre stata utilizzata per i matrimoni celebrati con rito solo civile) oppure di “contratti di convivenza solidale”. I mass media trattano prevalentemente l’argomento come se fosse uno strumento per legittimare principalmente le coppie omosessuali. In realtà, di ben altro si tratta. Ma vediamo innanzitutto quali sono state le proposte di legge presentate fino a oggi in Parlamento.

Un contratto come un altro?

Quella presentata dall’Onorevole Rivolta e altri (Galvagno, Biondi, Baldi e Costa) definisce i PACS “contratti conclusi tra persone maggiorenni per l’organizzazione della vita in comune o dopo la sua cessazione”. Il patto dunque si propone di regolare le svariate forme di convivenza fra gli individui che intendano regolare pubblicamente la propria convivenza, sia in termini patrimoniali che di organizzazione in senso lato della vita in comune. Si tratta esclusivamente di un contratto e come tale sarà disciplinato dalle norme in materia dettate dal Codice Civile; ciò a significare che da questo Patto non discendono in modo assoluto quelle caratteristiche, quei diritti e quei doveri che sono peculiari dell’istituto della famiglia come riconosciuta e tutelata dalla nostra Costituzione. I PACS sono inibiti ai minorenni, alle persone coniugate, agli interdetti per infermità mentale e a chi sia già sottoposto alla disciplina di un Patto. In ogni comune è prevista l’istituzione di un Registro dei Patti Civili; ogni coppia interessata sottoscrive un Patto davanti a un Ufficiale di Stato Civile nel proprio comune di residenza, e lo potrà successivamente modificare sempre che ciò sia stato espressamente e congiuntamente dichiarato. Secondo quanto stabilito dall’art. 6 di tale proposta, i firmatari del Patto “si portano aiuto reciproco secondo le modalità stabilite nel contratto e in proporzione ai propri redditi, alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo”. Inoltre, in caso di morte di uno dei due firmatari, pensionato o assicurato, e in assenza di figli minori o inabili al lavoro ovvero di genitori di età superiore ai 65 anni non titolari di pensione, è previsto il diritto alla reversibilità a favore dell’altro firmatario, sempre che il Patto sia stato concluso da almeno dieci anni.

Forse c’è qualche cosa di più

L’Onorevole Grillini ha presentato un’altra proposta di legge nella quale si definisce il Patto Civile “accordo tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso, volto a regolare i rapporti personali e patrimoniali relativi alla loro vita in comune”. Anche in questo caso è prevista l’istituzione di un Registro dei Patti Civili e, analogamente, ciascun PACS dovrà essere sottoscritto davanti all’Ufficiale di Stato Civile ovvero presso un notaio. Al Patto Civile si applicano le norme dettate dal Codice Civile in materia di contratti. Questa proposta ha la peculiarità di estendere ai PACS molte delle norme studiate dal Legislatore per la famiglia legalmente riconosciuta: e così le norme in materia di comunione legale o separazione dei beni, di successione legittima, di agevolazioni e sovvenzioni fiscali, di lavoro, con ciò parificando di fatto i contraenti di un Patto Civile di Solidarietà a due persone legate da un rapporto di coniugio. Questi sono i tentativi più significativi messi in atto dal nostro Parlamento che, seppur per ora non approvati, evidenziano la volontà di regolamentare la materia. E’ recente la pronuncia della Corte di Cassazione che, a proposito del ricorso dei genitori naturali di un minore morto nel 1989 a seguito di un incidente in mare, ha sottolineato la necessità di garantire più tutela alle coppie di fatto e ha sentenziato il diritto al risarcimento in caso di perdita del proprio caro anche per i cosiddetti “nuovi parenti”.

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