“Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”. Così recita l’articolo 151 del Codice Civile in merito all’addebito: ma di cosa si tratta esattamente e quali effetti produce? Innanzitutto bisogna chiarire che l’addebito viene pronunciato (eventualmente) solo nelle separazioni giudiziali e non, per ovvi motivi, in quelle consensuali.
La legge è molto chiara sul motivo dell’addebito: uno dei due coniugi deve aver tenuto un comportamento contrario ai doveri matrimoniali che sono la fedeltà, l’assistenza morale e materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la coabitazione. Se, per esempio, un coniuge lascia improvvisamente la casa coniugale senza che prima vi sia stato alcun segnale o sintomo, interrompendo quello che fino a quel momento era stato un normale menage coniugale, allora è passibile di addebito; così non è se invece, prima di andarsene, la crisi si era già consumata al punto tale che l’allontanamento sia prodromico alla separazione. Ancora: uno sporadico tradimento non comporta automaticamente la pronuncia di addebito a carico del “fedifrago”: bisogna verificare caso per caso se l’episodio sia l’effetto o la causa della crisi matrimoniale (se si consuma quando oramai la crisi è conclamata, infatti, la separazione non è addebitabile al traditore) e bisogna dimostrare che quell’episodio abbia irreversibilmente causato la fine del matrimonio.
Perché vi sia addebito, inoltre è necessario che l’altro coniuge (quello cioè che subisce il comportamento contrario ai doveri matrimoniali) faccia al giudice apposita istanza di addebito. Una volta ottenuta la pronuncia di addebito, cosa succede? Chi la subisce perde per prima cosa il diritto a percepire dall’altro il mantenimento (ma, attenzione, non perde il diritto agli alimenti se versa in stato di effettivo bisogno e non ha mezzi propri per procurarseli). Perde inoltre il diritto a ereditare dall’altro coniuge: ora c’è da dire che questa conseguenza sta perdendo sempre più valore perché, se una volta si accedeva al divorzio dopo anni dalla pronuncia di separazione, oggi si può divorziare dopo soli sei mesi dalla comparizione davanti al giudice per la separazione e, si sa, col divorzio si perde qualunque diritto sull’eredità. Il separato con addebito perde inoltre il diritto alla pensione di reversibilità – a meno che non goda degli alimenti, nell’accezione come meglio sopra precisata. E, ciliegina sulla torta, paga le spese processuali anche all’avvocato dell’altro coniuge!