“Un comportamento bullo è un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare. Spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime. Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c’è un abuso di potere e un desiderio di intimidire e dominare”. È questa la definizione del bullismo che si trova sul sito dell’Arma dei Carabinieri.
Per quanto riguarda il mondo di Internet, in Italia non esiste ancora un reato di cyberbullismo: al momento vengono perseguiti lo stalking, le molestie, le ingiurie, la diffamazione online e il furto di identità sui social network. E sono molestie purtroppo diffuse: lo scorso dicembre l’Istat ha comunicato che il 5,9% dei ragazzi che usano il cellulare e Internet ha subito qualche forma di vessazione tramite sms, email o social network.
Nel maggio 2015 è stato approvato dal Senato un disegno di legge “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” che è ancora in corso di esame nella commissione competente alla Camera. L’articolo 1 di questo disegno definisce cyberbullismo “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione”, comprendendovi anche “qualunque forma di furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica”. Tra gli scopi di questo disegno c’è soprattutto di prevenire ed educare i giovani, anche attraverso le scuole e i docenti.
Più o meno nello stesso periodo è stata presentata un’altra proposta di legge, ancora allo studio alla Camera, caratterizzata da un intento non solo preventivo ma anche repressivo. Qui si fa una distinzione tra bullismo e bullismo informatico, ricomprendendo in quest’ultima categoria “i messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum; la spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferire la vittima (offendere qualcuno al fine di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria via email, messaggistica istantanea o sui social network); la sostituzione di persona al fine di spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili; la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un’altra persona; l’ottenimento della fiducia di qualcuno con l’inganno al fine di pubblicare o condividere con altri le informazioni con date via mezzi elettronici; l’esclusione deliberata di una persona da gruppi online al fine di provocare un sentimento di emarginazione; le molestie e le denigrazioni mirate a incutere timore; la registrazione con apparecchi elettronici di video o di audio degli atti di bullismo e la pubblicazione degli stessi sui siti Internet”. Questa proposta prevede sia la reclusione per chi commette materialmente il reato, nel caso in cui si rechi un grave e perdurante stato di ansia e paura nella vittima, sia la condanna al pagamento di una sanzione economica. Non ci resta che attendere fiduciosi che l’iter legislativo faccia il suo corso.
[Francesca Galdini]