La questione dei vaccini e delle vaccinazioni obbligatorie, oggi di grande attualità, crea non pochi dubbi. danno da vaccino
Uno di questi è: cosa fare se, a seguito di una vaccinazione obbligatoria, si registrano degli effetti indesiderati, anche gravi e permanenti?
Gli effetti indesiderati possono essere distinti in due categorie: effetti non prevedibili e non evitabili, oppure effetti prevedibili e di conseguenza evitabili.
È proprio questa distinzione a fondare il discrimine tra risarcibilità o indennizzabilità degli stessi.
Effetti imprevedibili: si può chiedere l’indennizzo
Per gli effetti non prevedibili e non evitabili è previsto il rimedio dell’indennizzo.
In prima battuta questo indennizzo veniva riconosciuto solo per i danni da vaccinazione obbligatoria.
Una successiva pronuncia della Corte costituzionale ha allargato tale possibilità anche ai vaccini consigliati dalle autorità sanitarie.
Titolare del diritto non è solo il paziente (o i suoi aventi causa) ma anche coloro che abbiano riportato danni a causa del contatto con una persona vaccinata.
L’indennizzo è costituito da un assegno reversibile per 15 anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente.
Nel caso in cui dal vaccino sia derivata la morte, l’avente diritto può scegliere tra assegno reversibile o una somma determinata una tantum.
Gli effetti prevedibili e il risarcimento
Per gli effetti prevedibili ed evitabili è previsto il rimedio del risarcimento.
Il risarcimento è ottenibile solo nel caso in cui il danno patito avrebbe potuto essere previsto e dunque evitato.
La responsabilità può essere ricondotta a soggetti diversi, a seconda di ciò che ha causato il danno.
Se il danno da vaccino è causato da un’intrinseca pericolosità del vaccino, la responsabilità ricade nei confronti del Ministero della Salute, per aver messo a disposizione dei pazienti un medicinale dannoso per la salute.
Il danno da vaccino può essere causato anche da una interazione tra farmaco e organismo dovuta alla condizione fisica del paziente.
In questo caso la responsabilità ricade sul personale sanitario che si è occupato della somministrazione del vaccino.
Anche l’Asl di riferimento può essere considerata responsabile per non aver valutato lo stato di salute del paziente.
La tutela non fa venir meno all’obbligo dei vaccini
La ricchezza di rimedi normativi apprestati dal legislatore è certamente connessa ai contrasti che queste tematiche hanno scatenato.
Le tutele previste, tuttavia, non fanno venir meno l’importanza del ricorso ai vaccini quali principali metodi di prevenzione delle malattie infettive, come testimonia l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Allo stato attuale, la normativa sui vaccini rispetta il decreto legge approvato nel maggio 2017 dal governo Gentiloni su richiesta del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin (potete leggerlo qui).
In base a questo decreto legge, per frequentare gli asili nido e le scuole, tutti i bambini e ragazzi, da 0 a 16 anni, devono necessariamente essere vaccinati.
Chi non aderisce al piano vaccinale deve avere comprovati problemi di salute.
Al di là dell’obbligo normativo, è importante sottolineare l’importanza di vaccinare i bambini, non solo per il loro benessere, ma anche come gesto di rispetto nei confronti della comunità.
Laura Citroni è avvocato. Il suo blog è www.slcx.it
danno da vaccino