Con legge regionale 2 del 26 gennaio 2009 il Piemonte ha dato attuazione alla normativa esistente a livello nazionale, emanando le norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo. La finalità è di disciplinare la gestione e la fruizione delle aree sciabili, con un occhio di riguardo alla sicurezza nella pratica non agonistica dello sci e alla salvaguardia dell’ambiente. Fondamentale per gli utenti delle piste da sci è l’articolo 32 che detta le norme di comportamento da seguire e quindi:
- avere un “titolo di viaggio” (il comune sky-pass);
- rispettare la segnaletica e tenere un comportamento prudente e diligente, adeguato alle proprie attitudini e capacità e che non costituisca un pericolo per l’incolumità altrui;
- moderare la velocità soprattutto in prossimità di ostacoli, in caso di nebbia, scarsa visibilità o affollamento;
- divieto di alterare la segnaletica;
- all’atto di immettersi in una pista, dare la precedenza a chi già la percorre;
- negli incroci, dare la precedenza a chi proviene da destra;
- possibilità di effettuare sorpassi sia a monte sia a valle, sulla destra e sulla sinistra, purché non si intralci lo sciatore sorpassato;
- obbligo del casco omologato per i minori di 14 anni;
- divieto di percorrere le piste con mezzi diversi dagli sci e a piedi;
- in caso di sinistro, prestare soccorso e allertare il gestore della pista;
- divieto di sostare sulla pista in occasione di gare;
- obbligo di munirsi di appositi sistemi elettronici se si pratica lo sci alpinismo su piste in cui sussistano evidenti rischi di valanghe.
In caso di mancato rispetto di una qualunque di queste norme è prevista una sanzione amministrativa che va dai 30 ai 1000 euro. Sanzioni pecuniarie sono previste anche a carico dei titolari della gestione delle piste, ove non rispettino le norme dettate per la manutenzione delle stesse, gli obblighi in materia di segnaletica e di primo soccorso. A tal proposito è bene sapere che in caso di incidente tra due o più sciatori si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni. Il gestore delle piste è civilmente responsabile della regolarità e della sicurezza dell’esercizio della pista ma, in caso di sinistro, la sua responsabilità cessa con il trasporto dell’infortunato in luogo accessibile dai centri di primo soccorso e l’utente rimane l’unico responsabile del sinistro procurato. Infine, in caso di incidente verificatosi nei percorsi fuori pista o oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell’inosservanza della segnaletica, il gestore non è in alcun modo responsabile.