Si proponeva di contrastare in modo deciso lo sfruttamento e l’abuso sessuale dei minori la Convenzione di Lanzarote, adottata dal Consiglio d’Europa nel 2007 e diventata legge in Italia. Dieci gli stati europei che vi hanno aderito ratificandola, con il proposito di prevenire e perseguire tutti quei reati che, con l’ausilio delle tecnologie moderne, si consumano non solo nell’ambito dei confini nazionali ma anche al di fuori del paese d’origine del reo e/o della vittima. La Convenzione disciplina e punisce l’abuso sessuale, la prostituzione infantile, la pedopornografia, la partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici, i reati cosiddetti di “grooming” (ovvero di adescamento attraverso Internet) e il turismo sessuale; introduce l’aggravante dell’associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati per sfruttamento e abuso sessuale sui minori e prevede nuove pene accessorie per le mutilazioni genitali femminili, compresa la decadenza dall’esercizio della potestà genitoriale. Il testo di legge punisce anche chi pubblicamente fa apologia di questi delitti, ovvero chi “con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologie delle condotte sovra citate”. La Convenzione prevede ancora misure quali lo screening, il reclutamento e l’addestramento di personale che possa lavorare con i bambini per insegnare loro a proteggersi; disciplina un programma di supporto per le vittime e prevede la creazione di una Autorità Nazionale responsabile di registrare e conservare i dati sui rei condannati per i reati sessuali. Il disegno di legge ha inasprito le pene per i maltrattamenti in famiglia a danno dei minori, per chi compie atti sessuali con un minore in età compresa tra i 14 e i 18 anni, nonché per la pornografia minorile (fino a 3 anni di reclusione oltre a una multa che può arrivare fino a 6.000 euro per chi assiste a esibizioni e/o spettacoli pedopornografici). A ciò si aggiunga che è stata eliminata la scusante di non essere a conoscenza della minore età della vittima, così come non potranno essere invocate a propria scusa finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume. Infine, il provvedimento interviene anche sulle misure di prevenzione personali, quali il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai minori; limita la concessione dei benefici penitenziari a chi viene condannato per questo genere di reati e prevede il gratuito patrocinio per la persona offesa, derogando ai limiti usuali di reddito.
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