Le spese straordinarie dei genitori separati

da | 30 Apr, 2017 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Quando due genitori si separano e divorziano, il coniuge economicamente più “forte” è solitamente obbligato a versare all’altro una somma mensile, detta alimenti – quando il beneficiario diretto è l’altro coniuge – o mantenimento – quando, seppur versata all’altro, ha come beneficiario il figlio.

Il mantenimento si compone di un importo fisso mensile, stabilito tenendo conto di vari fattori (come il reddito dei genitori, il tempo che il minore trascorre con ciascuno di essi, le esigenze del minore) e di un importo variabile portato dalle “spese straordinarie” (così dette perché imprevedibili e indeterminabili a priori).

Ma cosa effettivamente rientri nel mantenimento genera spesso grande confusione: l’abbigliamento fa parte delle spese ordinarie? E se voglio mandare mio figlio a un campus estivo devo pagare tutto io?

Facciamo un po’ di chiarezza. Le spese che per comodità chiamiamo ordinarie sono quelle quotidiane: dal vitto all’abbigliamento, dalla mensa scolastica alle spese di casa (quali i canoni delle utenze) alla cancelleria scolastica.

Le spese straordinarie (cioè extra assegno, o extra importo fisso mensile) sono caratterizzate invece dalla sporadicità e, di norma, richiedono il preventivo accordo di entrambi i genitori: pensiamo ad esempio alla scelta della scuola privata e alle relative tasse, ai corsi di recupero, ai master e/o alle scuole di specializzazione, alle spese mediche (per esempio, la scelta del dentista per il minore che deve mettere l’apparecchio), alla babysitter, alle vacanze che il figlio trascorre da solo, ai centri ricreativi estivi.

Concordata la spesa, ciascun genitore contribuirà accollandosi solitamente (ma potrebbero esserci previsioni differenti) il 50% del totale dovuto. Ci sono anche delle spese straordinarie che per loro natura non si possono prevedere in anticipo e che, di conseguenza, non si possono concordare: pensiamo per esempio a un ragazzino che giocando a calcio si fa male a una gamba e deve essere operato con urgenza. In questo caso il genitore che ha in quel momento in custodia il minore non ha il tempo di concordare il necessario intervento: lo comunicherà certamente all’altro genitore cui, a “gamba sistemata”, esibirà tutta la documentazione medica e il conto delle spese anticipate, che gli verranno rimborsate al 50%.

E se un genitore rifiutasse di contribuire? L’obbligo al mantenimento è stabilito dall’articolo 30 della nostra Costituzione ed è disciplinato dal Codice Civile. Se un genitore non adempie, ci si deve rivolgere al Tribunale Civile per ottenere le somme non versate e, nei casi più gravi, ci si potrà rivolgere anche al Tribunale Penale se ricorrono i presupposti di cui all’articolo 570 del Codice Penale, “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, ovvero nel caso in cui l’obbligato disponga di risorse sufficienti e l’altro soggetto versi in stato di effettivo bisogno.

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