Sono Sonia, mamma di Giacomo e infelicemente separata. Siamo separati, Giacomo sta con me ma ultimamente lui (cioè il mio ex marito) sta facendo il “furbo”. Va in giro con la Maserati, che ha però intestato al fratello, ha pure intestato le varie case (villa in collina, appartamento con terrazza in Costa Azzurra) alla compagna, che se ne va in giro tutta ingioiellata. A me non passa più neanche l’assegno di mantenimento, perché ufficialmente è nullatenente, o quasi.
Io prima non lavoravo, ora devo arrangiarmi come posso per mantenere il bambino, però sono molto arrabbiata. Come fare?
Grazie e cordiali saluti. Sonia
Cara Sonia,
purtroppo non mi racconti nulla di nuovo: sono molte infatti le donne – mamme nelle tue condizioni. Spesso accade che i rapporti tra coniugi o ex-coniugi degenerino in questo tipo di “dispetti”: ci si arrabbia, si soffre ma siamo pur sempre adulti e in grado in un modo o nell’altro di sopravvivere; le vittime vere e incolpevoli di questo genere di accanimento sono invece i figli. E ogni volta ci si domanda come possa un genitore comportarsi in questo modo. Non me lo specifichi, ma suppongo che la tua sia stata una separazione giudiziale. Nel qual caso, avreste dovuto entrambi depositare la dichiarazione dei redditi dei tre anni antecedenti l’udienza di comparizione davanti al giudice: e quindi, forse, sarebbe documentalmente emerso l’improvviso depauperamento di tuo marito.
Mi chiedi se c’è un rimedio legale. Puoi ricorrere al giudice che ha pronunciato la vostra separazione per modificare le condizioni della stessa: devi però essere in grado di dimostrare che la tua situazione è peggiorata rispetto a quando vi siete separati e che quindi hai bisogno che ti venga riconosciuto un assegno di mantenimento più sostanzioso; oppure devi riuscire a provare che tuo marito ha intestato le case alla compagna e la macchina al fratello con l’unico e solo scopo di risultare nullatenente e quindi con l’ovvia conseguenza di poter versare solo un assegno minimo a titolo di mantenimento del bambino, quando nella realtà dispone invece di ben altro genere di risorse. Dal punto di vista penale il nostro codice prevede all’art. 570 il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare che sanziona chiunque si sottragga, tra il resto, agli obblighi inerenti la potestà genitoriale ed è punibile a querela della persona offesa. La separazione personale dei coniugi, infatti, fa cessare la validità di alcuni obblighi contratti con il matrimonio ma questo non riguarda in alcun modo i figli che conservano integri tutti i loro diritti nei confronti di ciascun genitore. Ovviamente anche in questo caso bisognerà dimostrare che tuo marito dispone delle risorse sufficienti per provvedere al figlio nonché il concreto stato di bisogno degli stessi. L’impossibilità assoluta di provvedere ai mezzi di sussistenza per il bambino esclude il reato solo se è incolpevole: e, da quanto mi dici, il comportamento assunto da tuo marito non mi sembra proprio rientri in questa categoria.