Sono la mamma di un bambino di 4 anni avuto da un uomo sposato, con cui ho avuto una relazione finita ormai da tempo. Il padre naturale di mio figlio vorrebbe adesso riconoscerlo e dargli il suo cognome. È possibile?
Simona P.
Cara Simona, il nostro ordinamento, pur difettando di una disposizione espressa in merito, prevede che a ogni persona al momento della nascita venga attribuito il cognome del padre. Questa regola, non scritta, deriva dal fatto che il nostro diritto affonda le sue radici nel diritto di famiglia romanistico, fondato su un sistema di rapporti familiari al centro dei quali c’è la figura del pater familias, quale principale (se non unico) soggetto di diritti. Il cognome del padre quindi si estende al figlio per diritto di sangue, jure sanguinis. Questo è vero tanto per i figli legittimi (nati da genitori sposati) quanto per i figli naturali (nati da una coppia non sposata) riconosciuti da entrambi i genitori. Diverso è invece il caso del figlio naturale riconosciuto inizialmente da un solo genitore (nella norma, dalla madre). Il bambino porterà, ovviamente, il cognome del genitore che lo riconosce. Se, come nel tuo caso, in un secondo momento il padre intende riconoscere il figlio, questi (ma nel tuo caso sarai tu per lui, dal momento che il bimbo è minorenne) può decidere di assumere il cognome paterno sostituendolo o aggiungendolo a quello materno. Ciò in quanto il cognome è diventato il segno distintivo dell’identità personale di ciascuno di noi: si può scegliere di mantenere l’identità personale posseduta fino al momento del secondo riconoscimento nell’ambiente in cui si vive. Il merito di questa importante innovazione va a una sentenza della Corte Costituzionale (n. 267 del 1996) che consente al figlio naturale di mantenere il cognome attribuitogli in precedenza, anteponendolo (“aggiungere non ha di per sé il significato di mettere dopo, bensì quello di dare qualcosa in più”) o sostituendolo a quello che gli deriverebbe dal riconoscimento successivo dell’altro genitore. È quindi esclusa l’automatica imposizione del cognome paterno.
Affidamento condiviso
Il primo marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 54 contenente le Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. Partendo dal presupposto che il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, il legislatore ha stabilito che compito prioritario del giudice è valutare la possibilità che, in caso di separazione dei coniugi, i figli siano affidati a entrambi i genitori e che la potestà genitoriale sia esercitata in egual misura da entrambi. Si tratta certo di una grande novità, tanto attesa: la speranza è che a livello pratico i genitori abbiano a cuore esclusivamente l’interesse del minore e non sfruttino la carta della “condivisione” per inasprire ulteriormente i rapporti reciproci.
E il cognome della mamma?
Non è semplice dare ai figli il solo cognome della mamma. Attualmente è necessario un preciso intervento normativo del legislatore. La Corte Costituzionale lo ha ribadito nella recente sentenza n. 61 del 6-16 febbraio 2006. Ma sembra che i tempi siano maturi per un cambiamento e, effettivamente, negli ultimi anni sono state numerose le proposte di legge in tal senso. Una per tutti: una proposta del 2002 prevedeva che con il matrimonio ciascun coniuge conservasse il proprio cognome e che ai figli legittimi fosse attribuito il cognome di entrambi, riportando per primo quello paterno. Se i genitori fossero stati a loro volta portatori di doppio cognome, al figlio avrebbero trasmesso il primo del padre e uno a scelta della madre. Certo la situazione non evolverà in fretta, ma proposte come questa manifestano sicuramente l’insofferenza per una consuetudine vissuta oramai come un retaggio arcaico.