Sono tre le misure di sostegno per i genitori con figli a casa: bonus baby sitter, smart working fino a 16 anni e congedo al 50%
Le misure restrittive messe in campo per arginare la diffusione dei contagi hanno avuto ripercussioni pesanti sulle famiglie; di qui l’esigenza di prevedere nuovi sostegni che venissero incontro alle esigenze dei genitori.
La strategia del governo per rallentare la corsa dei contagi nella fase due dell’emergenza sanitaria si è sviluppata sulla base di quattro Dpcm (13, 18, 24 ottobre e 3 novembre), con misure via via più restrittive.
Una stretta che ha riguardato anche le famiglie: nelle zone rosse la didattica integrata digitale è divenuta obbligatoria anche per seconda e terza media. Queste misure hanno spinto il governo a mettere sul tavolo nuove soluzioni a sostegno delle famiglie che si trovano a dover conciliare gli impegni lavorativi con l’assistenza dei figli rimasti a casa.
Il bonus baby sitter
I genitori che, lavorando, sono costretti a trovare (e pagare) qualcuno che segua i loro figli è il bonus baby sitter. Lo abbiamo visto la prima volta a marzo e permette l’acquisto di servizi di baby-sitting.
A maggio un altro provvedimento (il decreto Rilancio) ha ampliato la fruizione del bonus introducendo, in alternativa, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 agosto 2020. Il decreto Agosto ha infine stabilito che il bonus potesse essere utilizzato anche per pagare i nonni che badavano ai nipoti.
Il decreto Ristori bis del 3 novembre (entrato in vigore dal 9 novembre) prevede un nuovo bonus baby sitter di massimo 1.000 euro nelle regioni rosse dove è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado.
Il bonus è riconosciuto agli iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria. È attribuito alternativamente a entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il sostegno è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura. Le soluzioni del decreto Ristori bis si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari. Il bonus non è invece riconosciuto per prestazioni rese da familiari.
Smart working
Un’altra soluzione per venire incontro alle esigenze delle famiglie è l’estensione dello smart working. Già il decreto Agosto permetteva ai genitori di lavorare da remoto (o in alternativa di fruire di un congedo indennizzato al 50% delle retribuzione) nel caso in cui il figlio under 14 sia posto in quarantena a causa di un contatto con un positivo avvenuto a scuola o durante l’attività sportiva o ricreativa.
Sempre il decreto Agosto ha esteso fino al 31 giugno 2021 il diritto allo smart working per i genitori con figli con disabilità grave.
Con il decreto Ristori uno (137/2020), in vigore dal 29 ottobre e all’esame delle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato, un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in smart working per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici (non più i 14 anni previsti dal decreto Agosto).
Congedi straordinari
Il decreto Ristori bis prevede, per le famiglie che vivono nelle zone rosse, in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione della didattica in presenza. Questo congedo è riconosciuto alternativamente a entrambi i genitori lavoratori dipendenti, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, con un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.
Lo stesso beneficio è accordato ai genitori di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per chi ha già i figli in didattica a distanza, il decreto Ristori uno ha già previsto congedi al 50 per cento.