Non lasciate i bimbi in macchina!

da | 28 Lug, 2013 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Caro avvocato, quest’estate mi sono sentita la mamma più cattiva del mondo. Ero al mare, da sola, con i miei figli di 2 e 4 anni. Si erano addormenti in macchina e io ne ho approfittato per andare a comprare il pane. Mentre ero in fila ad aspettare il mio turno è entrato un vigile che mi ha chiamato fuori. I bimbi si erano svegliati e la piccola piangeva, una signora si è fermata e ha chiamato il vigile, che si è messo a cercarmi nei negozi. Io mi sono allontanata, giuro, non più di dieci minuti, ma il vigile (gentile, tutto sommato) ha detto che avrei potuto essere denunciata per abbandono di minori. È vero?

Una mamma cattiva

 

Cara mamma cattiva, il codice penale afferma che “chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici … della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni… Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato”. Così è scritto nell’articolo 591, che trova la propria ragione d’essere nello stato di incapacità dei minori di provvedere a se stessi, incapacità dalla quale deriva un serio pericolo per la loro incolumità ove siano lasciati privi di assistenza da parte di chi vi sia tenuto. L’abbandono di un minore, infatti, può causargli non solo danni fisici ma anche e soprattutto danni psichici che possono ledere gravemente la sua personalità: abbandonare un bambino a casa di notte, da solo, anche se si è provveduto a evitare qualunque potenziale pericolo fisico, può produrre effetti irreversibili e generare gravi patologie psichiche o caratteriali. L’abbandono dunque, per essere tale, deve configurarsi come pericoloso, tale cioè da porre il minore anche solo temporaneamente in una situazione di pericolo per la sua incolumità. Si tratta, in buona sostanza, di una qualunque azione o omissione che contrasti con il dovere giuridico di custodia o di cura e da cui derivi uno stato di pericolo, anche solo potenziale, per l’incolumità del minore.

Sulla base di questi presupposti è da ritenersi abbandono il caso del genitore che lasci il minore in macchina (pur chiudendola e assicurando in tal modo il figlio da qualunque “pericolo” esterno) dieci minuti per andare a comprare il pane. Anche nell’eventualità in cui al piccolo non succeda nulla, ciò non toglie che il genitore abbia abbandonato (la brevità del lasso temporale – dieci minuti – non ha alcuna incidenza ai fini della sussistenza del reato) una persona incapace di provvedere a sé e la abbia esposta a un rischio anche solo potenziale. L’abbandono quindi si realizza quando si lascia il minore in balia di se stesso, con la consapevolezza dei pericoli potenziali cui lo si espone. Può succedere quando il minore resta completamente solo, e quando lo si lascia ad altre persone che non sono sufficientemente affidabili nella cura e nella custodia. Esemplare è il caso di un conducente di uno scuolabus che ha lasciato un piccolo alunno a terra costringendolo a ritornare a casa da solo in condizioni di tempo (pioggia battente) e di luogo (strada a scorrimento veloce fuori da un centro urbano) altamente pericolose per il piccolo: l’autista è stato condannato per il reato di abbandono di minore anche se, fortunatamente, il bambino è rientrato a casa sano, salvo e illeso.

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