Nonni e nipoti

da | 15 Lug, 2013 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Gentile avvocato di GG, sono mamma di uno splendido bambino di 4 mesi. Con il suo papà mi son lasciata un mese fa. La situazione fra noi peggiora sempre più: non gli ho mai vietato di vedere il bambino ma lui si è rivolto a un avvocato per diritto di visita e mantenimento. Nei vari incontri con il suo avvocato ha riferito falsità del tipo aggressione da parte di mia madre quando veniva a visitare il bambino; al contrario, la nonna paterna ha sempre cercato di spaventarmi con minacce, insulti, accuse telefoniche. Vorrei sapere se posso far qualcosa per non far vedere il mio bambino alla nonna paterna che non ha mai voluto che nascesse il bimbo. Ora chiede di tenere il bambino non perché abbia desiderio di vederlo ma perché sa di fare un dispetto a me. Sono costretta a pensarlo perché nei primi mesi non ha mai fatto nulla per il piccolo e non è mai venuta a trovarlo nonostante ripetuti inviti a farlo. Per favore aiutatemi a capire cosa fare. Mamma incerta

Cara mamma, una delle innovazioni più importanti dell’ultima riforma del diritto di famiglia è rappresentata dalla codificazione del diritto del minore al mantenimento di frequenti rapporti con le famiglie d’origine dei genitori: l’articolo 155 del Codice Civile, come riformato dalla Legge 54 del 2006, ha sancito il diritto “del figlio minore… di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Su questo punto, prima del 2006, mancava un’espressa previsione normativa e, di conseguenza, spesso vi si è soffermata la giurisprudenza. Nel 1981 la Cassazione ha affermato che “il genitore, nel corretto esercizio della potestà sul figlio minore, non può, senza plausibile ragione in relazione al preminente interesse del minore medesimo, vietargli ogni rapporto con i parenti più stretti, quali i nonni, tenuto conto del potenziale danno a lui derivante dall’ostacolo a relazioni affettive… ove mantenute in termini di frequenza e di durata tali da non compromettere la funzione educativa spettante al genitore stesso”; concludeva riconoscendo “la facoltà di ricorrere al giudice… per conseguire un provvedimento che assicuri loro un rapporto con il nipote…sempre che non vengano dedotte e provate serie circostanze che sconsiglino il rapporto medesimo”.
Nel 1998, la Cassazione ha specificato che “la mancanza di un’espressa previsione di legge non è sufficiente a precludere al giudice di riconoscere e regolamentare le facoltà di incontro e frequentazione dei nonni con i minori, né a conferire a tale possibilità carattere solo residuale presupponente il ricorso di gravissimi motivi”. Quindi, già prima del 2006 la giurisprudenza non precludeva al Giudice la possibilità di regolamentare i rapporti nonno-nipote; rapporti che dovevano essere ispirati all’interesse esclusivo del minore. Nel 2006 questo diritto è stato riconosciuto, ma sempre e solo dal lato del nipote: il diritto del nonno consiste in una sorta di diritto condizionato, azionabile non direttamente dai nonni nei confronti del genitori del nipote ma solo in presenza di un prevalente interesse del minore. Significativa in tal senso è una pronuncia del Tribunale di Napoli del 2007 ove si afferma che in materia di affidamento dei minori spetta ai genitori la realizzazione del diritto dei nonni, consentendone la frequentazione con i propri figli.
Un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari del 2011 conferma l’orientamento prevalente che nega l’esistenza di un vero e proprio diritto dei nonni e afferma che il rapporto con i parenti è essenziale per la corretta crescita del minore e, in quanto tale, meritevole di tutela: “Il titolare dell’interesse giuridicamente protetto è solo il minore e non l’ascendente o il parente. Pertanto, i soggetti interessati, qualora ricorrano gli estremi di una condotta genitoriale pregiudizievole… per l’assenza di contatti tra nonni e nipote, possono chiedere al competente tribunale per i minorenni l’adozione dei provvedimenti convenienti nell’interesse della prole… Tale principio è volto a riconoscere ai nonni la legittimazione ad adire il giudice minorile per ottenere un provvedimento che consenta loro di incontrare il nipote, nel caso in cui sia ai medesimi impedita dai genitori la relativa frequentazione. A tal riguardo, sebbene un provvedimento giurisdizionale «innominato» non possa imporre la serenità dei rapporti del minore con i propri parenti, è pur sempre compito del giudice minorile intervenire al fine di garantire, nell’interesse del minore, serenità ed equilibrio in occasione del normale svolgimento dei suddetti rapporti”.

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