Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore un nuovo decreto con disposizioni in materia di impianti termici. Tante le novità introdotte, tra cui i valori minimi e massimi di temperature sia per l’inverno sia per l’estate: sono stati stabiliti valori minimi per gli impianti di raffrescamento estivo e limiti giornalieri e annuali di accensione del riscaldamento in inverno. I periodi e i tempi di funzionamento degli impianti nei mesi invernali sono stati diversificati in base alla zona climatica di appartenenza con speciali deroghe per ospedali, cliniche e case di cura, ricoveri per anziani, scuole materne e asili nido, piscine.
Il controllo e la manutenzione degli impianti devono essere effettuati da ditte abilitate dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo le prescrizioni delle imprese installatrici degli impianti o, in difetto, delle imprese fabbricanti. Le ispezioni sono obbligatorie solo per gli impianti di potenza superiore a 100 kw: per quelli con potenza inferiore è previsto, in luogo dell’ispezione, un cosiddetto “Rapporto di controllo tecnico” redatto dal manutentore e da lui inviato agli enti competenti. I soggetti responsabili degli impianti sono naturalmente i proprietari dell’unità immobiliare (o l’amministratore del condominio) e possono delegare terzi responsabili (ma solo se l’impianto è a norma, a meno che la delega non comprenda anche l’attività di messa a norma). Variano anche le sanzioni che ora oscillano tra i 500 e i 3.000 euro per il responsabile che non fa eseguire i dovuti controlli e manutenzione, e tra i 1.000 e i 6.000 euro per gli operatori incaricati che non ottemperino. Tutte le Regioni italiane devono adeguare la propria normativa a quella nazionale.
A partire dal 15 ottobre 2014 tutti gli impianti termici devono essere dotati di un proprio libretto, che altro non è se non una carta d’identità dell’impianto con tutte le caratteristiche tecniche e i controlli effettuati. Il libretto, su previsione della Regione, è stato convertito in formato digitale e caricato sul cosiddetto CIT (“catasto degli impianti termici”) dove verranno inseriti, mano a mano, tutti gli aggiornamenti. Chi intende provvedere personalmente a queste incombenze (inserire cioè tutti gli esiti dei controlli-manutenzioni-ispezioni), deve munirsi di un certificato di autenticazione che viene fornito dai certificatori accreditati per la firma digitale. Per sceglierne uno, basta collegarsi al sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Il responsabile di un impianto che, invece, voglia delegare al manutentore la compilazione del libretto sul CIT, deve mettere a disposizione di quest’ultimo i dati catastali dell’immobile (basta richiedere una visura catastale, guardare nei bollettini della Tares o nell’atto di acquisto dell’immobile); il codice POD dell’energia elettrica (basta premere due volte il pulsante grigio del contatore e comparirà); solo per chi ha il contatore a gas il codice PDR del gas naturale (si trova nella bolletta); il volume riscaldato che si ricava moltiplicando la superficie calpestabile riscaldata per un’altezza convenzionale di tre metri.
[Francesca Galdini]