Patti di convivenza

da | 14 Mar, 2014 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Gentile avvocato, tempo fa avevo letto sui quotidiani una notizia riguardante i contratti tra conviventi sottoscritti dai notai, per garantire quelle tutele che lo Stato ancora non dà. Di cosa si tratta? Grazie, Sara

 
Gentile Sara, i patti di convivenza come concepiti dal notariato hanno come oggetto “la disciplina dei rapporti patrimoniali relativi a una vita in comune”: in buona sostanza, possono determinare le modalità di contribuzione di ciascuno alle necessità quotidiane, i diritti patrimoniali a favore di ciascuno al momento dello scioglimento del patto, diritti e doveri di assistenza reciproca, la possibilità di disporre successoriamente a favore del convenuto (contravvenendo con ciò al dettato dell’articolo 458 del Codice Civile che statuisce la nullità di ogni patto successorio, tra chiunque). Corrisponde a verità che la famiglia di fatto non sia riconosciuta dal nostro ordinamento come entità giuridica al pari della famiglia legittima, ma qualche diritto negli anni le è stato attribuito:

• il convivente ha diritto di essere risarcito in caso di morte del compagno;

• il convivente affidatario di minori ha diritto di succedere nel contratto di locazione stipulato dal compagno defunto;

• un detenuto ha diritto di ottenere un permesso per visitare il proprio compagno in fin di vita così come negli ospedali è consentito fare visita al proprio convivente;

• le famiglie di fatto, come le famiglie legittime, possono diventare nucleo di accoglienza per un minore temporaneamente sprovvisto di un ambiente familiare idoneo.

Questo, per citare qualche esempio. Certo è che tra le due tipologie di famiglia c’è una fondamentale differenza: il matrimonio attribuisce ai coniugi non solo diritti, ma impone anche doveri la cui violazione può portare la coppia in tribunale. Quindi, se una regola scritta si vuole introdurre, meglio sarebbe disciplinare anche i doveri reciproci, considerato che a tal proposito manca qualunque previsione non solo legislativa ma anche giurisprudenziale. A ciò si aggiunga che il Codice Civile mette a disposizione di chiunque (ivi incluse le coppie di fatto, anche omosessuali) gli strumenti opportuni per regolamentare i propri rapporti: con il testamento, ad esempio, chiunque può destinare a chiunque desideri le proprie sostanze, così come è possibile stipulare una polizza assicurativa a beneficio del partner o intestare a chicchessia l’usufrutto di un immobile. I diritti in buona sostanza ci sono e sono da più parti riconosciuti. I doveri, no. Altra considerazione è che, se qualcuno intende disciplinare per scritto le regole della propria convivenza stabilendo ad esempio la quota che ciascun convivente deve dare per le necessità domestiche, lo può fare a costo zero ricorrendo allo strumento della scrittura privata; dal notaio si andrà (e lo si dovrà fare) nel momento in cui si vorrà intestare un immobile a un’altra persona, ovvero lasciarglielo in usufrutto.

[Francesca Galdini]

 

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