Nessuna legge obbliga i genitori ad accompagnare i figli a scuola, però c’è un problema di responsabilità che rende impossibile non farlo
“Mamma, posso andare a scuola da solo?”. “Sarebbe bello: Sarebbe anche comodo. La risposta però è no”. Nulla di nuovo, è il classico tira-e-molla tra il giusto desiderio di indipendenza dei bambini e l’altrettanto giusto desiderio di protezione e sicurezza da parte degli adulti.
Il tragitto casa-scuola e ritorno, tuttavia, anche se desiderato da entrambe le parti (bambini e genitori) presenta qualche problema in più.
Mentre nel Nord Europa, soprattutto nei Paesi Bassi, è dato per scontato che i bambini si muovano da soli, anche in bicicletta, senza bisogno di accompagnamento da parte degli adulti, in Italia non è così. Anzi, è tutto l’opposto.
Alla base c’è un intricato problema di responsabilità legale, sommato alla assenza di un legislatore che si prenda la responsabilità di mettere la parola fine a questa questione. Impossibile dire un sì o un no netto e definitivo: ciascuno si regola da sé.
Vediamo cosa dice la legge sui genitori che vogliono mandare un figlio a scuola da solo.
La maturità del bambino
“Giuridicamente parlando – spiega l’avvocato Francesca Galdini – quando si parla di lasciare solo un bambino bisogna familiarizzare con il concetto di abbandono del minore. Partiamo dal presupposto che ciascun genitore è responsabile del proprio figlio. Per la legge italiana, lasciare da solo un minore di 14 anni costituisce reato. Non sempre, però. Solo se si configura una situazione di abbandono”.
L’abbandono di minore è tale se il bambino non è palesemente in grado di cavarsela da solo. Si può parlare di abbandono se un bambino non è in grado di ricordare la strada da scuola a casa, oppure se gira per strada senza meta, magari un po’ spaventato.
“Qualora un bambino non risulti sufficientemente maturo o preparato per affrontare il tragitto casa-scuola e venga comunque mandato a scuola da solo, allora il genitore è penalmente perseguibile. Lasciando il figlio da solo, il genitore sta commettendo un illecito”.
Ma chi è che deve valutare se il bambino è sufficientemente maturo per andare in giro da solo? Il genitore stesso, in primis. Lui meglio di tutti conosce infatti le capacità del figlio.
I doveri di vigilanza
Tecnicamente, la materia “a scuola da solo”, non è regolamentata per legge. “Nessuna norma obbliga i genitori ad accompagnare o riprendere i figli da scuola – continua l’avvocato Francesca Galdini -. Esistono tuttavia precisi doveri di vigilanza in capo al personale docente (oltre che ai genitori, ovviamente”).
Gli insegnanti, per esempio, devono farsi trovare in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e devono assistere all’uscita degli alunni.
Età e capacità
“Oltre ad accogliere gli alunni, è compito del personale scolastico sorvegliarli durante la ricreazione, nei momenti di attesa tra una lezione e l’altra e durante i pasti in mensa. La Corte di Cassazione ha specificato che l’istituto scolastico deve vigilare usando “l’opportuna diligenza e l’attenzione richiesta non solo in relazione all’età, ma anche allo sviluppo psicofisico del minore”.
In altre parole, la sorveglianza sugli allievi segue i bisogni propri di ogni età, per cui deve essere una vigilanza molto alta per i bambini piccoli e una vigilanza “più morbida” per i ragazzi più grandi.
“Quanto più si avvicina l’età del pieno discernimento – continua la Corte di Cassazione, meno occorre la continua presenza degli insegnanti e le corrispondenti misure organizzative (predisposte dal dirigente scolastico) dirette a prevenire eventuali fonti di pericolo e a mantenere la disciplina tra gli alunni”.
La responsabilità della scuola
Il problema di mandare un figlio a scuola da solo (e, ancora di più, il problema di farlo tornare a casa da solo) riguarda non tanto la responsabilità del genitore, ma quella della scuola.
Secondo la Corte di Cassazione, la vigilanza dell’istituto deve cominciare “dal primo momento in cui l’allievo viene affidato alla scuola sino a quando a essa si sostituisca quella dei genitori, senza che le eventuali disposizioni date dai genitori possano escludere la responsabilità della scuola”.
Questo carico di responsabilità riversato sugli istituti scolastici ha fatto sì che, negli anni, le scuole abbiano imposto modelli rigidi per il “rilascio” dei figli, obbligando i genitori o eventuali adulti appositamente incaricati a essere presenti al momento dell’ingresso e dell’uscita dei bambini.
La liberatoria non basta
Alcuni istituti, più aperti e disponibili, hanno permesso qualche forma di autotutela da parte delle famiglie. Se i genitori che si sentono sicuri, possono effettuare una dichiarazione (che normalmente si deposita nella segreteria della scuola) ove si precisa che il proprio figlio è in grado percorrere senza accompagnamento il tragitto da scuola a casa e che quindi la scuola può farlo uscire da solo, anche se non c’è nessuno ad attenderlo.
“Qualche scuola è più liberale nei confronti dei bambini che frequentano la quarta o la quinta elementare – continua l’avvocato Galdini -. C’è da dire però che l’Avvocatura dello Stato ha esplicitamente dichiarato che queste liberatorie non hanno alcun valore. Anzi, hanno il valore opposto: attestano nero su bianco l’omessa vigilanza da parte dell’istituto scolastico”.
E allora?
In pratica la responsabilità della scuola è così grande che a dettare le regole è lei. Se nel regolamento d’Istituto c’è scritto che i bambini devono essere accompagnati al cancello della scuola da un adulto, c’è poco da fare.
Nelle scuole più permissive e aperte si può discutere e cercare una mediazione, eventualmente proponendo la liberatoria. L’unica certezza è che non c’è nulla di certo. Fino a quando l’argomento non sarà preso in considerazione dalla legge, cosa che purtroppo non si prospetta a breve termine, non c’è una risposta alla domanda “posso mandare mio figlio a scuola da solo”.