Detrazioni figli a carico: tutti i contribuenti che presentano una dichiarazione dei redditi nell’anno 2018 – che sia il modello 730 o il modello Redditi (cioè il vecchio “Modello Unico”) – possono usufruire delle detrazioni, vale a dire scaricare le spese sostenute nel 2017.
Le detrazioni figli a carico valgono sia per i figli maggiorenni che per i minorenni, nonché per i figli portatori di handicap.
Tutte le novità sulle detrazioni figli a carico
L’importo che spetta a chi beneficia della detrazione figli a carico 2018 è questo:
- Bambini sotto i 3 anni: 900 a 1.220 euro
- Bambini e ragazzi da 3 a 24 anni: da 800 a 950 euro
- Figli portatori di handicap: da 220 a 400 euro
Buone notizie per i genitori di figli grandi che fanno lavoretti occasionali: la legge di Bilancio 2018 innalza il tetto di reddito entro il quale i figli possono essere considerati a carico dei genitori: nel 2019 gli attuali 2.840 saliranno a 4.000 euro (al lordo degli oneri deducibili) per ogni figlio o figlia di età non superiore a 24 anni, convivente o no (anche se vive all’estero).
Come va divisa fra i genitori la detrazione figli a carico?
I genitori non legalmente separati possono suddividere la detrazione al 50%, oppure scegliere di attribuirla interamente al genitore che percepisce il reddito più alto.
Lo stesso vale in caso di separazione o divorzio con affidamento congiunto o condiviso, fermo restando l’accordo fra i due genitori. Se i genitori non sono sposatici si comporta come per i genitori separati.
Dal 2018 non è più obbligatorio comunicare ogni anno al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazioni: la dichiarazione effettuata dal contribuente la prima volta rimane valida per i periodi d’imposta successivi, a meno che non intervengano variazioni tali da richiedere una nuova comunicazione, per esempio la nascita di un nuovo figlio o la raggiunta indipendenza per quanto riguarda il reddito.
Detrazioni figli a carico: quanto si detrae per la scuola
Per le spese di istruzione il limite annuo massimo cresce e passa da 564 euro a 717 euro per ogni figlio o figlia che studia.
All’interno di questa cifra possono rientrare la tassa di iscrizione alla scuola, le spese per la mensa scolastica (anche quando il servizio è reso dal Comune o da altri soggetti), l’assistenza al pasto e il servizio di pre e post-scuola.
Non sono detraibili le spese sostenute per lo scuolabus, per la cancelleria e per i testi della scuola secondaria.
Si detraggono i contributi obbligatori o il contributo volontario che a inizio anno è chiesto dall’istituto. Dal 2018 la detrazione è estesa anche agli istituti tecnici superiori.
Per documentare la spesa relativa alla frequenza scolastica occorre avere le ricevute di pagamento: i bollettini postali oppure una copia del bonifico o ancora una certificazione della scuola, del Comune o della società che ha incassato l’importo.
Detrazioni figli a carico per l’asilo nido
Per i figli più piccoli che frequentano l’asilo nido (pubblico o privato) o le “sezioni primavera” sono detraibili le spese per la retta fino al 19%, per un massimo di 632 euro per ciascun figlio.
Detrazioni figli a carico: spese sportive
La detrazione per le spese sportive dei figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni, i genitori hanno diritto alla detrazione del 19%. La detrazione spese sportive adulti, invece, non è ammessa.
Anche in questo caso va conservata la ricevuta rilasciata dall’associazione sportiva presso la quale è iscritto il figlio.
Altre detrazioni (non solo per i figli a carico)
È possibile la detrazione del 19% delle spese sanitarie (anche per le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali). Attenzione, sono esclusi gli alimenti destinati a neonati e lattanti.
È stata prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, anche in relazione alle nuove detrazioni per gli interventi antisismici;
È stata prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
È prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. Tra le spese detraibili possono rientrare anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali (in questo caso la detrazione è ancora superiore: dal 70% al 75%).