I diritti dei bambini e degli adolescenti

da | 5 Apr, 2018 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Da soggetti bisognosi di protezione a titolari di diritti che nessuno può toccare: questa è, in estrema sintesi, l’evoluzione di come sono considerati i bambini all’interno dell’ordinamento giuridico italiano.
Quando si parla di minori (e della loro tutela) ci sono due spetti da tenere in conto: la protezione di soggetti che per definizione sono deboli e vulnerabili e quella, parallela e non meno importante, del riconoscimento di diritti propri, civili e di partecipazione sociale.

I diritti dei bambini e la legislazione 

La protezione e il riconoscimento dei diiritti sono le due prospettive che hanno ispirato la legislazione italiana e internazionale in materia di infanzia fin dal diciannovesimo secolo, quando ha cominciato a prendere forma una nuova cultura del bambino e dell’adolescente, che assume un posto centrale all’interno della famiglia e della società.

Le istituzioni hanno cominciato a occuparsi dei minori come specifica categoria di persone destinatarie di particolari diritti. Il primo organismo internazionale a farlo è stato il Comitato di Protezione per l’Infanzia costituito dalla Società delle Nazioni nel 1919.

Nel 1924 è stata proclamata la prima Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia, che ha posto responsabilità precise agli adulti che si occupano dei minori.
Nel 1946 è nato il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia, più famoso per la sigla che ne abbrevia il nome: Unicef, una struttura creata dall’ONU con il mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti (da 0 a 18 anni) in tutto il mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita.

La Dichiarazione dei diritti dell’infanzia

Nel 1959 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato all’unanimità la Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia, che in dieci principi precisa gli obiettivi da perseguire per proteggere e aiutare i bambini. Compare qui per la prima volta il riferimento al diritto del minore a realizzare le proprie potenzialità e in quest’ottica vengono riconosciuti i diritti all’educazione e all’istruzione. Viene anche introdotto un principio, quello del “superiore interesse del fanciullo”, che deve fare da guida per le decisioni e i comportamenti di “coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento”.
E’ un passo molto importante, anche se il bambino è ancora considerato oggetto di cure e protezione e non soggetto di diritto.

La Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Nel 1989 l’Assemblea Generale dell’ONU istituisce la Convenzione internazionale sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che costituisce il primo documento internazionale che si occupa unitariamente dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali dei minori.

Costruita armonizzando differenti esperienze culturali e giuridiche, la Convenzione enuncia per la prima volta, in forma coerente, i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo.

Essa prevede anche un meccanismo di controllo sull’operato degli Stati, che devono presentare a un Comitato indipendente sui diritti dell’infanzia un rapporto periodico sull’attuazione dei diritti dei bambini sul proprio territorio.

La Convenzione è composta da 54 articoli e da tre Protocolli opzionali (sui bambini in guerra, sullo sfruttamento sessuale, sulla procedura per i reclami). È un trattato internazionale con valore di legge e contiene una serie molto ampia, articolata e dettagliata di diritti.

Possono essere riassunti in diritti generali (vita, libertà di espressione, pensiero, religione, informazione e riservatezza); diritti che riguardano la propria condizione (acquisire una nazionalità, conservare l’identità, stare con i genitori e la famiglia, essere a loro riuniti in caso di separazione forzata, a meno che non sia preferibile una soluzione diversa); diritti che richiedono misure protettive (tutela dallo sfruttamento economico e sessuale, e da altre forme di negligenza e abuso); diritti che riguardano lo sviluppo e il benessere (adeguato livello di vita, salute, sicurezza sociale, istruzione e tempo libero); diritti per minori che si trovano in particolari circostanze (rifugiati, orfani) o con bisogni speciali.

La formula delle 3P: protezione, assistenza, partecipazione

Tali diritti sono riassumibili nella “formula delle 3P”, dalle iniziali dei termini inglesi protection, provision, partecipation (Protezione, assistenza, partecipazione).
Il primo gruppo (protection) tiene conto dello stato di minorità del bambino e riguarda tutti i diritti legati alla protezione (da abusi, sfruttamenti, negligenze).

Il secondo gruppo (provision) riguarda il diritto di nascere e crescere in modo sano, di aver assicurati tutti gli elementi base per la sopravvivenza.

Il terzo (partecipation) contempla i diritti per la promozione del bambino come cittadino, quali il diritto all’espressione, alla partecipazione, alla libertà di pensiero e associazione.

I quattro principi fondamentali

I diritti riconosciuti dalla Convenzione sono declinati in quattro principi fondamentali:
1) Non discriminazione (art. 2): i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino/adolescente o dei genitori.
2) Superiore interesse (art. 3): in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l’interesse del bambino/adolescente deve avere la priorità.
3) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 6): gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra Stati.
4) Ascolto delle opinioni del minore (art. 12): prevede il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni.

La Convenzione è rapidamente divenuta il trattato in materia di diritti umani con il maggior numero di ratifiche da parte degli Stati: a oggi sono ben 196 quelli che hanno ratificato la Convenzione, tra i quali l’Italia, che ha recepito quest’ultima con la legge n. 176 del 27 maggio 1991 e ha fino a oggi presentato al Comitato sui Diritti dell’Infanzia quattro rapporti.

E i diritti dei bambini in Italia?

Esistono altre disposizioni, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, specificamente dedicate alla cura e alla protezione dei minori, a partire dalla Costituzione.

In particolare gli articoli 30, 33, 34 e 37 della Costituzione sanciscono il dovere dei genitori di mantenere, educare e istruire i figli, assicurano ai minori il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi indipendentemente dalle loro condizioni economiche, nonché quello di ricevere una particolare tutela in caso di svolgimento di un’attività lavorativa.

Altre leggi proprie del nostro Paese hanno come obiettivo la tutela dei minori, tra leprincipali ricordiamo:
– la legge 451/97, di fondamentale importanza per quanto concerne le attività di controllo e di indirizzo in materia di tutela dell’infanzia
– la legge 285/97, che introduce disposizioni finalizzate alla promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza
– la legge 269/98, che tutela i minori contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale
– la legge 148/2000, con la quale si introduce nell’ordinamento giuridico italiano la Convenzione sulla proibizione dello sfruttamento del lavoro minorile.

La Carta di Treviso

Esistono infine delle norme, che non hanno valore di legge, ma che sono dirette alla tutela dei minori, in ambiti e contesti particolari.
Particolarmente significativa a questo proposito è la “Carta di Treviso”, che obbliga i giornalisti a garantire l’anonimato e la non riconoscibilità del minore coinvolto in fatti di cronaca

La Carta stabilisce, tra l’altro, che i bambini non devono partecipare a trasmissioni televisive o radiofoniche che possano lederne la dignità o turbare il loro equilibrio psicologico e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori.

Dal canto suo, lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico. 

Insomma, a livello teorico i diritti dei bambini esistono e sono riconosciuti in quasi tutto il mondo. Quello della loro effettiva applicazione nella pratica è un capitolo ancora tutto da scrivere.

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