diritti dei nonni
Una delle innovazioni più importanti dell’ultima riforma del diritto di famiglia è rappresentata dalla codificazione del diritto del minore al mantenimento di frequenti rapporti con le famiglie d’origine dei genitori.
Cosa dice la legge?
L’articolo 155 del Codice Civile, come riformato dalla Legge 54 del 2006, ha sancito il diritto del figlio minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. “Su questo punto, prima del 2006, mancava un’espressa previsione normativa – dice Francesca Galdini, avvocato ed esperta di diritto di famiglia -. Di conseguenza la giurisprudenza ci si è soffermata spesso”.
Le relazioni affettive sono tutelate
Negli anni passati diverse sentenze hanno affermato il diritto dei nonni a frequentare i nipoti, anche dopo divorzi e separazioni. Nel 1981 la Cassazione ha affermato che il genitore, nel corretto esercizio della potestà sul figlio minore, non può, senza una ragione plausibile e sempre considerando prima di tutto l’interesse del minore, vietargli ogni rapporto con i parenti più stretti, quali i nonni. Questo perché il bambino potrebbe avere un danno se fossero ostacolate le relazioni affettive. La frequenza e la durata dei rapporti devono essere tali, però, da non compromettere la funzione educativa spettante al genitore stesso”.
Nel 1998, la Cassazione ha specificato che “la mancanza di un’espressa previsione di legge non è sufficiente a precludere al giudice di riconoscere e regolamentare le facoltà di incontro e frequentazione dei nonni con i minori”.
I diritti del nipote
Nel 2006 questo diritto è stato riconosciuto, ma sempre e solo dal lato del nipote: il diritto del nonno consiste in una sorta di diritto condizionato, azionabile non direttamente dai nonni nei confronti del genitori del nipote ma solo in presenza di un prevalente interesse del minore.
Significativa in tal senso è una pronuncia del Tribunale di Napoli del 2007, dove si afferma che in materia di affidamento dei minori spetta ai genitori la realizzazione del diritto dei nonni, consentendone la frequentazione con i propri figli.
Un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari del 2011 conferma l’orientamento prevalente che nega l’esistenza di un vero e proprio diritto dei nonni e afferma che il rapporto con i parenti è essenziale per la corretta crescita del minore e, in quanto tale, meritevole di tutela: “Il titolare dell’interesse giuridicamente protetto è solo il minore e non l’ascendente o il parente. Pertanto, i soggetti interessati, qualora ricorrano gli estremi di una condotta genitoriale pregiudizievole per l’assenza di contatti tra nonni e nipote, possono chiedere al competente tribunale per i minorenni l’adozione dei provvedimenti convenienti nell’interesse della prole. Tale principio è volto a riconoscere ai nonni la legittimazione di interpellare il giudice minorile per ottenere un provvedimento che consenta loro di incontrare il nipote, nel caso in cui sia ai medesimi impedita dai genitori la relativa frequentazione.
Anche se un provvedimento giurisdizionale non può imporre la serenità dei rapporti del minore con i propri parenti, è pur sempre compito del giudice minorile intervenire al fine di garantire, nell’interesse del minore, serenità ed equilibrio.