Tanti e tanti anni fa balzò agli onori della cronaca la storia di un bambino multato perché non aveva con sé lo scontrino fiscale attestante l’acquisto di un pacchetto di patatine. Ovviamente ne parlarono i telegiornali e i quotidiani, sottolineando il duro lavoro dello Stato contro l’evasione fiscale nonché l’obbligatorietà dell’emissione e della conservazione (da parte del cliente) dello scontrino.
La maggior parte delle attività commerciali ha l’obbligo di emettere lo scontrino, fatte salve poche eccezioni: i tabaccai, i distributori di benzina, i giornalai per l’acquisto delle riviste, i distributori automatici, i venditori ambulanti di palloncini e souvenir. Un elenco completo (e divertente) delle categorie esonerate dall’emissione dello scontrino fiscale si trova sul sito della Guardia di Finanza. Lo scontrino deve contenere i dati identificativi e la partita Iva dell’attività, l’ubicazione dell’esercizio, la data e l’ora di emissione, il numero progressivo, il corrispettivo e il logotipo fiscale “MF” seguito da lettere e numeri.
Se non si paga subito, l’operatore economico deve rilasciare uno scontrino con l’indicazione “corrispettivo non pagato”. All’atto del pagamento, dovrà emettere un secondo scontrino con l’indicazione dell’importo complessivo.
Il cliente non è tenuto a conservarlo, vale a dire che si può uscire dal ristorante senza rischiare di prendere una multa perché non si ha lo scontrino. L’obbligo, che era stato previsto nel 1997, è stato abolito nel 2003 (legge n. 326, art. 33), tuttavia il commerciante deve rilasciarlo e se non lo esibisce spontaneamente, il cliente fa bene a richiederlo, soprattutto perché lo scontrino vale come garanzia d’acquisto per due anni (24 mesi) dalla data dell’emissione. Con un’aggiunta: se il difetto si manifesta negli ultimi giorni di validità della garanzia, quest’ultima si protrae per altri due mesi.
Lo scontrino serve anche per chiedere la sostituzione del bene acquistato e se la sostituzione non può aver luogo, consente comunque di ottenere una riduzione del prezzo.
Se il commerciante non rilascia lo scontrino va incontro a una sanzione equivalente al 100% dell’imposta evasa, oltre alla sospensione dell’attività per un periodo da tre giorni a un mese, sanzione quest’ultima che scatta se nell’arco di cinque anni ha “sgarrato” tre volte (così ha testualmente sentenziato la Corte di Cassazione).
In conclusione: lo scontrino va richiesto e se non viene rilasciato, sta al senso civico del cittadino suggerire se denunciare l’accaduto agli organi preposti.