Dopo di noi, la Legge 112 che tutela i figli disabili

da | 2 Nov, 2017 | Lifestyle, Soldi e Diritti

Tra i pensieri più dolorosi dei genitori di figli disabili c’è la paura di andarsene prima di loro, lasciandoli soli e incapaci di provvedere a loro stessi.

Ad alleggerire il peso e la responsabilità di queste famiglie è arrivata finalmente una legge: la 112/2016 ormai nota come LeggeDopo di noi” che introduce cambiamenti importanti in ambito di assistenza, cura e protezione delle persone affette da disabilità gravi e prive di sostegno familiare perché rimaste orfane o con genitori non in grado di fornire un adeguato supporto.

 

Tutte le novità della Legge 112

Innanzitutto è stato istituito un fondo pubblico di assistenza per favorire percorsi di deistituzionalizzazione e impedire l’isolamento delle persone disabili. Ha una dotazione triennale che eroga 90 milioni di euro per il 2016, 38,3 milioni per il 2017 e 56,1 milioni di euro dal 2018.

Ha introdotto importanti sgravi fiscali per:

– gli atti pubblici notarili aventi a oggetto le donazioni in denaro o in natura (sono deducibili fino al 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui);

– la stipula di polizze di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (l’importo fiscalmente detraibile dall’imposta IRPEF è stato elevato da euro 530 a euro 750);

– la costituzione di trust  – un istituto giuridico di origine anglosassone – con il quale il titolare di uno o più beni o diritti (che possono essere partecipazioni societarie, denaro, investimenti finanziari o altro ancora), li separa dal suo patrimonio e li mette con effetti segregativi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica – il trustee – affinché li amministri nell’interesse del disabile beneficiario;

– la costituzione di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile. Ciò significa che sui beni mobili e immobili regolarmente iscritti nei pubblici registri, è possibile apporre – con atto pubblico – un vincolo di destinazione la cui durata è variabile da un periodo non superiore a novant’anni o per la tutta la vita della persona fisica beneficiaria;

– la costituzione di fondi speciali (composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore della persona disabile e disciplinati con un  contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di Onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza).

 

Chi  può usufruirne? 

I beneficiari della legge “Dopo di noi” sono persone affette da disabilità gravi e accertate dalle apposite commissioni mediche presso le Unità Sanitarie Locali, secondo quanto disposto dalla Legge 104 del 1992.
Sono esclusi dalle agevolazioni fiscali i disabili non gravi (non certificati dalla Legge 104)  e gli anziani non autosufficienti.

Esiste già da tempo, grazie alla Legge 6 del 9 gennaio 2004, la figura dell’Amministratore di sostegno. Il suo ruolo è flessibile e variabile nel tempo e si adatta alle esigenze delle persone con infermità o menomazioni fisiche o psichiche, parziali o temporanee, che si trovano in condizione di non poter curare i propri interessi patrimoniali (e non solo). Ha una disciplina giuridica più agevole e meno invasiva rispetto agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione tradizionali che spesso sono lesivi della dignità della persona.

Per saperne di più http://www.notariato.it/sites/default/files/Guida_Dopo_di_noi.pdf

L’articolo è stato realizzato in collaborazione con l’avvocato Simona Lioi. Per informazioni e consulenze: www.studiolegalelioi.it.

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