Gentile avvocato,
sono un papà di due bambine rispettivamente di sei e nove anni. Mia moglie mi ha lasciato due anni fa e da allora sta in casa con le nostre bimbe. Io, sbattuto fuori, devo pagare l’affitto per il mio mini appartamento, finire di saldare il mutuo per la casa coniugale e pagare anche un assegno di mantenimento. Mia moglie non lavora e quindi tutto il costo di questa difficile situazione grava sulle mie spalle. Sono stati tempi duri, mi creda. Ora lei ha trovato un nuovo compagno, un avvocato molto abbiente. Posso rinegoziare l’assegno di mantenimento, visto che loro fanno ormai una vita da nababbi mentre io fatico ad arrivare a fine mese?
La ringrazio per la sua risposta. Enrico
Caro Enrico,
il Codice Civile, aggiornato nel 2006 con il nuovo diritto di famiglia, statuisce che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerando l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso l’assegnatario… conviva more uxorio”. Il minore, già provato dalla separazione dei genitori, non deve perdere il proprio habitat domestico ma deve continuare a godere della sicurezza psicologica che gli deriva da un nucleo abitativo stabile. Ecco perché sua moglie ha mantenuto la casa coniugale, indipendentemente dal fatto che la stessa sia o meno titolare di un diritto reale o di godimento sull’immobile (particolare che lei non ha specificato). Dalla sua lettera non emerge chiaramente se il nuovo compagno di sua moglie sia andato a convivere nella ex casa coniugale o meno. Se così fosse (deve trattarsi di convivenza stabile e continuativa), di certo contribuirebbe al miglior andamento del ménage familiare. Nel qual caso, lei potrebbe rivolgersi al Tribunale per ottenere una modifica dei provvedimenti addottati all’epoca della separazione e che regolano i vostri rapporti economici: più precisamente, può chiedere l’assegnazione dell’alloggio già abitazione familiare. La sua richiesta, però, riguarderebbe solo il suo interesse patrimoniale e dovrebbe conciliarsi con l’interesse, considerato primario, dei figli (che, è bene ricordarlo, in quella casa vivono stabilmente dalla nascita). Il giudice dovrà valutare se la coabitazione con il nuovo compagno della madre è stata positivamente metabolizzata dai figli, normalmente tramite il loro ascolto diretto o protetto (a seconda dell’età) e l’assegnazione a sua moglie potrà essere revocata solo se la convivenza more uxorio possa essere ritenuta in concreto contrastante con un equilibrato sviluppo psicofisico dei medesimi.