Il 60% dei genitori italiani non utilizza il seggiolino auto per i propri figli. Allarmante, vero? A dircelo sono i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, in una ricerca che punta il dito contro i genitori italiani, spesso dipinti come mamme e papà superapprensivi e protettivi, ma che quando si parla di sicurezza in auto sottovalutano i rischi e le possibili – terribili – conseguenze del mancato o scorretto uso del seggiolino.
Cosa dice la legge?
L’articolo 172 del Codice della Strada parla chiaro: “I bambini di statura inferiore ai 150 centimetri devono essere assicurati al sedile con sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite e alle equivalenti direttive comunitarie”. A fornirci maggiori indicazioni sul tipo di seggiolino adatto al nostro bambino e il suo corretto utilizzo, intervengono due normative. La prima è la ECE R44/04 che cataloga i seggiolini in base al peso del bambino (dalla nascita fino a 36 chilogrammi). Questa normativa obbliga a posizionare il bimbo in direzione opposta al senso di marcia fino ai 9 chilogrammi e non prevede prove di crash test in caso di impatto laterale. Una seconda normativa, la ECE R129, affianca la ECE R44/4 (ma non la sostituisce) e definisce livelli più elevati di sicurezza. Innanzitutto cataloga i seggiolini auto in base all’altezza del bambino, dalla nascita fino ai 105 centimetri, prevede l’uso obbligatorio di agganci Isofix per l’installazione in auto, obbliga il posizionamento del seggiolino in direzione opposta al senso di marcia fino ad almeno i 15 mesi di vita del bambino e infine prevede il superamento di prove di crash test in caso di impatto laterale. Le due normative hanno regolamentato caratteristiche e uso del seggiolino auto fino alla ne del 2016. Nel corso del 2017 sono previste modifiche e integrazioni, parte delle quali appena messe in atto.
Dal 2017 l’alzatina non vale più
Da gennaio 2017 la normativa ECE R44/04 è stata aggiornata con due importanti novità. La prima è che tutti i bambini con un’altezza inferiore ai 125 centimetri devono utilizzare seggiolini auto dotati di schienale. Ciò significa che se un bimbo ha superato 36 chilogrammi di peso, ma non ha raggiunto l’altezza di 125 centimetri, dovrà comunque viaggiare seduto sul seggiolino auto munito di schienale. La seconda novità è che solo i bambini con altezza compresa tra i 125 e i 150 centimetri possono utilizzare seggiolini auto senza schienale. Al bando dunque i rialzi, le alzatine e i booster, che non sono capaci di proteggere adeguatamente il bambino dagli urti laterali e dalle lesioni causate dalle cinture di sicurezza posizionate ad altezza non corretta. L’obbligo dello schienale fino a 125 centimetri di altezza si riferisce a tutti i seggiolini prodotti da gennaio 2017 in poi. Ciò significa che sarà ancora possibile acquistare, vendere e usare seggiolini auto senza schienale, prodotti prima dell’aggiornamento della legge, ma non vanno assolutamente usati per bambini sotto il metro e venticinque.
Ulteriori novità in estate
A partire dalla prossima estate la normativa ECE R129 subirà un’integrazione. I seggiolini per bambini alti da un metro a un metro e mezzo (100 – 150 cm) secondo le nuove disposizioni potranno essere installati sul veicolo sia con sistema Isofix (più cinture di sicurezza), sia con le sole cinture di sicurezza dell’autovettura. In contemporanea, tutti i booster omologati secondo la nuova normativa (R129 -02) dovranno essere dotati di schienale, almeno fino ai 125 centimetri di altezza del bambino. Tutto chiaro? La normativa purtroppo è complessa e il rischio di sbagliare piuttosto alto. Se vi resta qualche dubbio ricordate queste tre regole d’oro: niente alzatine, sì all’Isofix e sempre, sempre, sempre viaggiare con le cinture allacciate!
[Silvia Ciraldo]